Burocrazia in edilizia e regole tecniche

Burocrazia in edilizia e regole tecnicheIl tema della complicazione burocratica da tutti conclamata quale concausa della stagnazione economica del paese e della necessità di porvi rimedio agendo sulle procedure, è da considerare strategico e da affrontare senza indugio.

Il disagio causato dall’opacità dell’ordinamento e dalla bulimia legislativa, spesso di bassa qualità e licenziata sull’onda dell’emergenza, coinvolge non solo operatori, professionisti e imprese, ma anche gli stessi componenti delle PP.AA. preposti alla emanazione e alla sorveglianza delle regole tecniche.

La questione non si risolve con invettive generiche o scambi di accuse fra i diversi attori, ma con proposte concrete e percorribili.

Mi è capitato di spiegare ad un cliente che il suo appartamento appena ristrutturato con finiture di lusso in uno stabile in centro a Milano, è parzialmente inagibile perchè uno dei locali si trova pochi centimetri sotto il piano strada. Ma il regolamento edilizio parla chiaro : “è seminterrato un locale al di sotto del piano di spiccato, e pertanto inagibile”. E’ un caso reale che ho seguito direttamente, nell’imbarazzo sia dell’amministrazione comunale, chiamata a reprimere una violazione del regolamento, sia dell’operatore, convinto di avere realizzato un’opera di alta qualità. Casi simili se ne verificano spesso, e gli uffici dei comuni sono intasati dal contenzioso.

Il problema sta nella natura “prescrittiva” della norma tecnica.

Sul tema, prendo spunto dall’articolo di M.Barletta su Edilizia & Territorio, n.9 di marzo 14, sezione Progetti e Concorsi, in cui vengono illustrate luci e ombre della nuova disciplina in materia di Prevenzione Incendi, introdotta con il DPR 151/11. E’ un tema delicatissimo, di grande cambiamento, con l’introduzione del criterio di proporzionalità  delle procedure in funzione del livello di rischio, e l’istituto della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Le attività prima soggette tutte ai controlli, sono ora suddivise in tre categorie : A, B e C, rispettivamente con rischio incendio basso, medio, rilevante. Per quelle a basso rischio è ora demandato al professionista l’intero procedimento, che con la SCIA si sostituisce di fatto alle funzioni di controllo prima in capo ai Comandi VV.F.

L’aspetto positivo è che l’eliminazione delle istruttorie per le pratiche del tipo A,  che erano la parte preponderante del carico di lavoro dei Comandi VV.F., ha fatto ridurre drasticamente i tempi di approvazione dei progetti più complessi.

Per contro, il trasferimento di tutte le responsabilità di controllo al professionista, che deve districarsi in un labirinto di regole tecniche “prescrittive”, spesso carenti nello specifico e diversamente interpretabili, espone il medesimo a un elevato rischio di censure ex post.

L’articolo si conclude con un richiamo all’ipotesi, emersa in occasione del Forum di Prevenzione Incendi a Milano a settembre 2013, di superare queste ombre sostituendo le attuali norme “prescrittive” con delle linee guida che permettano al professionista maggiore autonomia (lasciando così risaltare le sue competenze e conferendogli maggiori responsabilità), secondo quella che la stessa Barletta definisce una “rivoluzione culturale”.

Personalmente, e lo dico dopo 30 anni di esperienza sul campo, preferisco difendere le mie scelte progettuali “nella sostanza” piuttosto che cavillare su norme, circolari e prescrizioni, spesso carenti e di dubbia interpretazione.

Il passaggio da norme prescrittive a linee guida è una vera e propria rivoluzione culturale, necessaria e indifferibile per lo sviluppo del paese.

Ing. Andrea Madini Moretti

Ing. Andrea Madini Moretti